Elezioni politiche: i Cinque Stelle devono raccogliere di nuovo le firme?

La costituzione di una nuova associazione che sostituisce in tutto e per tutto il precedente soggetto giuridico potrebbe rivelarsi per il Movimento Cinque Stelle un boomerang. Secondo una interpretazione del comma 2 dell’articolo 18bis legge 361 del 1957 (e successive modifiche fino all’ultima che va sotto il nome di Rosatellum) potrebbero essere costretti a raccogliere le firme (la cui attività in precedenti competizioni elettorali ha creato non pochi problemi al movimento) per poter presentare le liste alle elezioni politiche di marzo. La norma prevede che, nel caso di costituzione di una nuova associazione sia necessario raccogliere le firme a meno che non vi sia stata una dichiarata costituzione di gruppo politico all’interno delle Camere. Cosa che, nel caso dei Cinque Stelle, almeno alla luce di quanto è stato riportato dai giornali in queste settimane, non sarebbe avvenuta.

Cosa prevede il comma 2 dell’articolo 18 bis

Ecco infatti cosa prevede il comma 2 dell’articolo 18 bis: “Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. [Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14.] In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica”.

Il parere dell’avvocato

“Alla luce delle notizie diffuse nei giorni scorsi – spiega Piero Cami, avvocato messinese esperto di questioni elettorali – sembra chiaro che l’associazione di cui si parla, con nuovo statuto, nuove regole e così via è cosa diversa dalla precedente: per quanto i rappresentanti possano essere uguali  si tratta pur sempre di un nuovo soggetto giuridico, diverso dal precedente e pertanto non collegato ai gruppi parlamentari già costituiti. A meno che ciò, la creazione di nuovi gruppi pentastellati alla Camera e al Senato, non sia accaduto all’insaputa di tutti. E quindi sembra chiaro che per presentare le liste i Cinque Stelle debbano raccogliere nuovamente le firme: è in pratiuca come se si presentassero per la prima volta”.

 

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Giovanni Megna