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Medici di assistenza primaria: tar ordina revisione graduatoria

La Prima Sezione del Tar Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso patrocinato dall’Avvocato Santi Delia – name founder di Delia & Bonetti Studio Legale – con la sentenza n. 756 del 28 maggio 2021 ha imposto la revisione della graduatoria dei medici di assistenza primaria e la reintegrazione del ricorrente all’interno della graduatoria con l’attribuzione del punteggio a lui spettante.

È stata dunque sancita l’illegittimità, sottolinea il legale, della scelta da parte dell’Assessorato di comminare l’esclusione ai danni di numerosi medici, applicando una “vecchia” e non più vigente formulazione dell’art. 34 del CCNL di categoria. Nella specie, la precedente versione della norma prevedeva che il candidato, per ottenere il trasferimento, dovesse essere iscritto da almeno due anni nel medesimo elenco della Regione.

A seguito della modifica della citata norma da parte dell’Accordo Collettivo Nazionale del 21 giugno 2018, è stato invece statuito che possono concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un qualunque elenco della Regione. 

Ed infatti, proprio su tale differenza, il TAR Sicilia, condividendo le argomentazioni in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 34, ha ritenuto non persuasivo “l’assunto dell’Avvocatura secondo cui il requisito previsto dal nuovo Accordo del 21/06/18” sarebbe “perfettamente coincidente con l’espressione contenuta nel precedente A.C.N. 23/03/05 ovvero “essere iscritto da almeno due anni nell’elenco di provenienza”, in quanto non sembra cogliere la differenza semantica e di senso dell’espressione presente nella norma aggiornata “in un elenco della Regione”, volta a consentire il computo dell’anzianità maturata in ogni ambito regionale in cui il medico ha operato, rispetto alla precedente versione “nell’elenco di provenienza”, che chiaramente limita le chance partecipative dei concorrenti alla mobilità, potendo questi avvalersi della sola esperienza maturata nell’unico elenco di provenienza.”

L’avvocato Delia, all’esito della sentenza ha espresso grande soddisfazione proprio in quanto “si tratta di una decisione”, ha commentato, “i cui effetti positivi coinvolgono non solo il ricorrente ma anche l’intera procedura di assegnazione degli incarichi negli ambiti carenti di assistenza primaria su tutta la Regione Sicilia e che, proprio in linea con la ratio sottesa all’intervento di riforma attuato nel 2018, fornisce precedenza ai medici che svolgono il loro servizio a favore della collettività siciliana da maggior tempo”.

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