Palermo, sentenza della Cassazione fissa punto fermo su contenzioso Tarsu

Palermo – La Corte di Cassazione si è pronunciata in modo puntuale sugli effetti della Sentenza del Tar Sicilia n. 1550 del 2009 – ( passata in giudicato) che aveva annullato la delibera Tarsu relativa al 2006 – sulle annualità successive. Una pronuncia che, spiega l’avvocato Angelo Cuva, è “importantissima per gli effetti che può avere sull’ingentissimo contenzioso Tarsu del Comune di Palermo”.
Com’è noto per tali annualità ( dal 2007 in poi) pende un ingentissimo numero di ricorsi con i quali si è rilevato che le delibere relative a tali anni essendo meramente confermative di quella annullata del 2006 e presentandone gli stessi vizi dovevano essere disapplicate dai Giudici Tributari dichiarando conseguentemente illegittime le relative cartelle.
La Cassazione, VI sezione Civile, con la sentenza n. 1640 depositata il 20 gennaio 2017, ha accolto il ricorso da noi presentato nell’interesse della Congregazione delle Suore di carità del Principe di Palgonia dichiarando il motivo da noi proposto relativo alla incidenza della Sentanza del Tar sugli anni succesivi “manifestatamente fondato”, cassando la sentenza impugnata con condanna alle spese del Comune di Palermo.
Con il ricorso originario – così come in moltissimi altri analoghi contenziosi Tarsu attualmente pendenti anche per gli altri anni – si era infatti chiesta la disaplicazione della delibera Tarsu del 2008 meramente confermativa di quella del 2006, annullata dal Tar, perchè affetta dai medesimi vizi di difetto di istruttoria e motivazione e di incompetenza a deliberare della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Tarsu.
La Corte di Cassazione ha affermato che la Commisione Tributaria Regionale nel ritenere legittima la determinazione del tributo per il 2008 “ha violato l’art. 7, comma 5 del d.lgs.n. 546/1992, avevdo parte ricorrente, nel sostenere l’llegittimità in via incidentale dinanzi al giudice tributario, in base alla medesima ragione di diritto posta a base dell’annullamento da parte del giudice amministrativo della precedente delibera, espressamente richiesto la disaplicazione della succitata delibera n.120/2008, sussistendo, pertanto nella fattispecie in esame, correlazione tra il citato potere di disapplicazione ( esercitato, in primo grado dalla CTP) e l’oggetto della specifica impugnazione da parte della contribuente”. Siamo in presenza di un precedente di grande rilevanza per tutto il contenzioso Tarsu instaurato da numerosissimi cittadini e imprese dopo l’annullamento della delibera del 2006.

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Giovanni Megna