Sentenza confermata in appello: 30mila euro a specializzandi

La Corte d’appello di Messina ha rigettato l’istanza cautelare della Presidenza del Consiglio condannandolo a pagare oltre 30.000 euro ad ognuno degli specializzandi. Lo Stato è condannato ancora a pagare anni di ingiustificata inerzia per il mancato recepimento della direttiva comunitaria che sancisce l’obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica medica.

Si torna a parlare delle scuole di specializzazione medica e della nuova azione patrocinata dall’Avvocato Santi Delia relativa alla frequenza delle scuole di specializzazione nel periodo tra l’anno 1978 e il 1982 e tra il 1983 ed il 1991, che ha visto centinaia di medici specializzandi privati in modo illegittimo dei diritti loro spettanti in base a quanto disposto dalla direttiva 93/16 CEE recepita e, dunque, attuata tardivamente dal nostro Stato italiano.

La Corte d’appello ha confermato la prima, storica, sentenza di merito dei Tribunali italiani (appunto di Messina) dopo la decisione della Cassazione sui medici ex specializzandi che hanno svolto il periodo di formazione prima del 1982.

Il Tribunale di Messina, lo scorso anno, aveva riaperto le porte ai ricorsi per gli ex specializzandi in medicina, per ottenere i risarcimenti. Secondo i giudici hanno diritto alla borsa di studio mai pagata dallo Stato anche i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione prima del 1982 e, quindi, prima dello spirare del termine entro cui lo Stato Italiano doveva adeguarsi e recepire le Direttive comunitarie. “La limitazione dell’applicabilità delle direttive ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non solo non trova riscontro nel disposto delle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82/76, ma è indirettamente smentita dall’art. 14 di quest’ultima direttiva – secondo cui “le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo” – e, comunque, si pone in contrasto con il criterio della la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva”.

La decisione della Corte d’Appello, commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, segue la decisione della Cassazione del maggio 2015, originata da un ricorso patrocinato dagli stessi legali, che accogliendo le nostre tesi ha stabilito, per la prima volta in Italia, che “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 76/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche ai medici specializzandi che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, attesa l’assenza, nelle citate direttive, di una limitazione della platea dei beneficiari del diritto alla retribuzione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983, e, comunque, dovendosi ritenere una diversa interpretazione in contrasto con il criterio – funzionale al ristoro di tutti i danneggiati per il ritardo del legislatore – dell’applicazione cd. retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria

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Giovanni Megna