Formazione 4.0, prorogato il credito di imposta per le imprese

Con il Comma 1064, lettera i) ed l) dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 viene prorogato  fino al 2022 il credito d’imposta per la “formazione 4.0” previsto all’art. 1, commi da 45 a 56 della Legge 205/2017. Cioè, per le attività  di formazione svolte per acquisire o  consolidare  le  conoscenze  delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria  4.0, quali, ad esempio,  big data e analisi dei dati, cloud e fog computing,  cyber  security,  sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida,  sistemi  di  visualizzazione  e realta’ aumentata, robotica  avanzata  e  collaborativa,  interfaccia uomo macchina, manifattura additiva,  internet  delle  cose  e  delle macchine e integrazione digitale dei  processi  aziendali; tutto questo, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore economico in cui operano

Il credito d’imposta per questo tipo di formazione è riconosciuto, fino ad un’importo massimo annuale di  euro   300.000   per   ciascun beneficiario, purchè  le attivita’ di formazione, prima elencate siano richiamati, menzionati  e/o  pattuite attraverso accordi o contratti  collettivi  aziendali  o territoriali.

In aggiunta alla precedente Viene inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 il regolamento UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione senza obbligo di notifica (permesso) all’UE e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:

·              spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

·              costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

·       costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di  formazione;

·       spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Attenzione, però, perché ai fini di questo comma in esame, non si considerano attivita’ di  formazione  ammissibili  la formazione  ordinaria  o  periodica  organizzata   dall’impresa   per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute  e  sicurezza sul luogo di lavoro , di protezione  dell’ambiente  e  ad  ogni  altra normativa obbligatoria in materia di formazione, la cui agevolazione, per queste finalità, sempre sotto forma di credito d’imposta, per altro  è prevista dai successivi comma da!098 a 1100 della stessa legge di bilancio n. 178/2020.

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Pino Gullo