Extra

Laboratori d’analisi, il Cga accoglie ricorso di Accredia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, con sentenza n. 668/2017, ha accolto l’appello di Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, riconoscendo il suo ruolo per la tutela degli interessi e del bene pubblico.

Il Consiglio ha pertanto cancellato il provvedimento di sospensiva emesso dal TAR della Regione Sicilia, con ordinanza n.951/2017, che aveva accolto la domanda formulata dal Laboratorio “Analisi G.Caracciolo S.r.l.”.

Tale Laboratorio aveva chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Dirigente Regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del 9 marzo 2017, riguardante l’“Aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari”.

Il Laboratorio si era visto escluso da questo elenco perché non accreditato da Accredia, sostenendo l’illegittimità di tale esclusione visto il possesso di un certificato di accreditamento rilasciato dalla Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc., ente di accreditamento avente sede negli Stati Uniti d’America.

Veniva pertanto chiesta la validità e l’efficacia in Italia, e quindi nell’Unione europea, di un certificato di accreditamento rilasciato a una società con sede in Italia, da un Ente di Accreditamento avente sede negli Stati Uniti d’America.

Di conseguenza, veniva contestato il presunto “monopolio” nazionale di Accredia in tema di accreditamento.

Il Tar aveva pertanto accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento regionale, disponendo l’ammissione, con riserva, del Laboratorio nell’elenco regionale.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa invece ha ritenuto di accogliere l’appello di Accredia, anche alla luce del fatto che nella comparazione tra gli interessi confliggenti deve prevalere la salvaguardia della salute pubblica e il rispetto degli standard europei di sicurezza e controllo.

In particolare il Consiglio ha tenuto conto del Regolamento Comunitario n.765/2008 che fissa le regole sull’esercizio dell’accreditamento in tutti i Paesi UE. Esso stabilisce che per ogni Paese ci sia un solo Ente di accreditamento e richiede sia che tale Ente sia membro dell’organismo europeo EA (Cooperazione europea per l’accreditamento), riconosciuto dalla Commissione europea, sia che abbia superato con successo le valutazioni inter pares per garantire, agli Stati membri, l’equivalenza dei servizi prestati.

Il Regolamento, agli articoli 6 e 7, al fine di evitare un mercato dell’accreditamento e la concorrenza tra gli Enti nazionali degli Stati membri, obbliga i soggetti interessati a rivolgersi “all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui sono stabiliti”, e non a un Ente di un Paese terzo.

“Si tratta di una decisione molto importante non solo perché accoglie le istanze presentate da Accredia, ma soprattutto perché riconosce ancora una volta il nostro ruolo di organo terzo, a tutela del mercato e soprattutto degli interessi dei cittadini”, ha affermato Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia. “Con la nostra attività infatti garantiamo che i prodotti o i servizi acquistati rispettino le regole e siano conformi gli standard di riferimento, tutelando quindi salute e sicurezza dei cittadini”.

Published by
economysicilia