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Prevenzione antimafia: mirate modifiche del Codice antimafia sul fronte interdittive

Apportate importanti modifiche normative al Codice antimafia dal decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta odierna.

Particolarmente significativa la disposizione che riconosce al prefetto la  possibilità di ricorrere, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, a misure amministrative di prevenzione collaborativa, in alternativa all’emanazione di un’interdittiva antimafia. Grazie alla novella legislativa in tali ipotesi, il prefetto potrà prescrivere all’impresa l’osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo “attivo” che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell’Autorità statale. A tali fini, viene anche riconosciuta al prefetto la possibilità di nominare esperti (di numero non superiore a tre) individuati nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari.  Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa rilascerà un’informazione antimafia liberatoria. Tale nuovo istituto, in virtù di un’apposta norma transitoria, sarà applicabile anche ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Un ulteriore importante novità legislativa è quella che, anche in adesione alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, introduce, in assenza di esigenze di celerità o di salvaguardia di procedimenti o attività processuali in corso, il principio del contraddittorio nell’ambito delle attività propedeutiche al rilascio delle informazione antimafia. Nel dettaglio, viene previsto che all’impresa sotto indagine sia notificato un “preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa”, con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell’impresa destinataria. La procedura del contraddittorio si concluderà entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della impresa.
Viene, infine, previsto che il tribunale nel disporre il controllo giudiziario delle imprese precedentemente colpite da interdittiva debba sentire anche il prefetto che ha adottato il relativo provvedimento.

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Giovanni Megna