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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avanzato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se le regole del mercato interno e i principi europei sulla concorrenza debbano essere applicati all’accreditamento e alla contrattualizzazione delle strutture sanitarie private in Sicilia. La decisione scaturisce dal lungo contenzioso tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Assessorato Regionale della Salute, incentrato sull’uso del criterio della “spesa storica” nella ripartizione dei budget sanitari. La Corte di Giustizia dell’UE dovrà stabilire se tale pratica violi le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e se la Regione Siciliana abbia eluso i principi di trasparenza e concorrenza nel settore sanitario.
Negli ultimi anni, il settore sanitario in Sicilia è stato al centro di un acceso dibattito giuridico e amministrativo. Al cuore della controversia vi è il metodo di assegnazione dei budget per l’assistenza sanitaria privata accreditata, che ha visto scontrarsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Assessorato Regionale della Salute della Sicilia.
Il Nodo della Questione: Il Criterio della Spesa Storica
L’AGCM ha impugnato il Decreto Assessoriale n. 2087/2018, che stabiliva i criteri di ripartizione del budget destinato alle strutture sanitarie private convenzionate. Secondo l’Autorità, il criterio adottato, basato sulla “spesa storica”, limitava la concorrenza e consolidava rendite di posizione per le strutture già accreditate, escludendo di fatto nuovi operatori dal mercato.
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2967 del 2020, aveva accolto il ricorso dell’AGCM, annullando il decreto con effetti ex nunc per il 2018 ed ex tunc per il 2019. Tuttavia, l’Assessorato della Salute ha impugnato la decisione, ottenendo una riforma parziale dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), che ha confermato l’annullamento senza retroattività anche per il 2019.
L’Inadempimento dell’Assessorato e il Ricorso per Ottemperanza
Secondo l’AGCM, l’Assessorato non avrebbe adottato criteri realmente concorrenziali neanche negli anni successivi. Ciò ha spinto l’Autorità a presentare un nuovo ricorso per ottemperanza, sostenendo che i decreti assessoriali successivi (2020-2023) fossero in contrasto con il giudicato del TAR e del CGA.
Il TAR Sicilia, nel 2023, ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che la Regione avesse comunque intrapreso un graduale superamento della spesa storica. Tuttavia, l’AGCM ha impugnato questa decisione, denunciando che le misure adottate fossero inefficaci e mantenessero barriere all’ingresso per nuovi operatori sanitari.
Il Rilievo della Normativa Europea e il Rinvio alla Corte di Giustizia UE
Un aspetto cruciale della vicenda riguarda la compatibilità delle pratiche siciliane con il diritto dell’Unione Europea. La direttiva 2006/123/CE esclude i servizi sanitari dal suo ambito di applicazione, ma resta da chiarire se i principi europei sulla concorrenza si applichino al sistema di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture sanitarie private.
Il CGA ha quindi valutato l’opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE per stabilire se le regole del mercato interno debbano essere applicate anche in questo contesto e se il metodo di ripartizione della spesa sanitaria in Sicilia violi i principi di concorrenza sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
L’Intervento Normativo Nazionale e le Prospettive Future
Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalla recente Legge 193/2024, che ha sospeso fino al 2026 alcune disposizioni chiave riguardanti il convenzionamento sanitario. Questo intervento normativo potrebbe ritardare l’introduzione di criteri più trasparenti e concorrenziali, mantenendo lo status quo per altri due anni.
In questo scenario, la decisione della Corte di Giustizia dell’UE potrebbe assumere un ruolo determinante nel delineare il futuro dell’accreditamento sanitario privato in Italia, ponendo fine a una lunga disputa tra tutela della concorrenza e gestione regionale della spesa sanitaria.
Conclusioni
Il caso AGCM vs Assessorato della Salute della Sicilia rappresenta un importante banco di prova per la regolamentazione del settore sanitario privato in Italia. La questione della “spesa storica” non è solo un problema amministrativo, ma coinvolge principi fondamentali come la parità di trattamento, la concorrenza e il diritto dei cittadini a servizi sanitari efficienti. Resta da vedere se il sistema siciliano sarà in grado di adeguarsi alle richieste dell’AGCM e alle normative europee o se continuerà a perpetuare dinamiche che limitano l’accesso al mercato e la qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini.