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Prodotti finanziari pericolosi, Consob studia divieti definitivi

La Consob ha avviato una consultazione con il mercato finanziario sulle misure da adottare in materia di offerta agli investitori al dettaglio di opzioni binarie e di contratti per differenza con l’obiettivo di introdurre in Italia in via permanente – ai sensi della direttiva comunitaria sulla prestazione dei servizi di investimento (Mifid II) e dell’articolo 42 del regolamento Mifir (Regolamento Ue sui mercati degli strumenti finanziari) – le stesse misure d’intervento già adottate dall’Esma, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Un primo provvedimento, emerso proprio dopo un’ampia consultazione pubblica, è stato preso dall’Esma il 27 marzo dello scorso anno e sancisce il divieto per le opzioni binarie e restrizioni riguardo i contratti per differenza (cfd) nella commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio. In entrambi i casi è previsto anche il divieto di partecipare, consapevolmente e internazionalmente, ad attività in grado di eludere i divieti imposti dalla normativa, anche per interposta persona.

Per i cfd sono stati introdotti anche limiti alla leva in base alla volatilità: 30:1 per coppie valutarie principali, 20:1 per le altre coppie, l’oro e i principali indici azionari, 10:1 per gli altri indici azionari e le materie prime diverse dall’oro, 5:1 per singoli indici azionari e altri valori, 2:1 per le criptovalute. Fissata pure, allo scopo di armonizzare il margine al 50% del margine minimo, una chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto. Sono pure previste la protezione da saldo negativo (non si può perdere più del capitale investito) e una limitazione degli incentivi offerti per negoziare (bonus). Ancora, è stato introdotto un avviso standard sui rischi che include la percentuale delle perdite sui conti degli investitori dell’intermediario. Le misure sono pubblicate anche sul sito Consob nell’area dedicata alla direttiva Mifid (1).

Con due decisioni adottate il 22 maggio 2018, infine, l’Esma ha assunto misure finali di product intervention a favore degli investitori, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento Ue n. 600/2014 (Regolamento Mifir – Markets in financial instruments regulation). Le misure riguardano appunto opzioni binarie e contratti per differenza (cfd) e sono in vigore, rispettivamente, dal 2 giugno e dal 1 agosto 2018. In base alla citata normativa, i divieti Esma possono avere durata solo trimestrale e prorogabile per un ulteriore trimestre. Prima della scadenza, l’Esma può tuttavia deciderne la proroga per un ulteriore periodo di tre mesi. L’ultima proroga è avvenuta lo scorso 18 dicembre con decorrenza 1 febbraio 2019.

Già nel luglio 2016, l’Esma segnalava l’incremento nell’offerta alla clientela retail di prodotti speculativi come cfd e opzioni binarie, a cui aveva fatto seguito un incremento negli esposti ricevuti dalle autorità di vigilanza di diversi paesi da parte dei risparmiatori che lamentavano ingenti perdite. La vigilanza nell’offerta dei suddetti prodotti da parte delle autorità europee, in particolar modo della cipriota Cysec – Cyprus Securitities and Exchange Commission, aveva già allora condotto negli ultimi anni a numerose sanzioni amministrative pecuniarie inflitte agli intermediari e alla revoca della loro autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento. Cipro, come ripetiamo spesso, è il paradiso delle licenze U.E. a causa della facilità con cui si ottengono e per la vigilanza non all’altezza rispetto agli altri paesi. Anche Malta non scherza.

A fine novembre 2017 era stata la volta di due comunicazioni sul tema delle offerte di monete virtuali, cosiddette Initial coin offerings – Ico. L’Ico (anche nota con il nome di initial token offerings o token sale) è un mezzo di raccolta di denaro presso il pubblico tramite il quale un soggetto offre “coin” e/o “token” in cambio di moneta avente corso legale come, ad esempio, l’euro o di altra moneta virtuale come il Bitcoin o l’Ether. Le Ico sono realizzate mediante internet e i “social media”. L’Esma evidenziava che gli investimenti nelle Ico hanno natura speculativa e possono nascondere rischi elevati e di non facile percezione. I valori delle monete virtuali sono estremamente volatili (e poco dopo se ne sono accorti tutti) e per gli investitori può risultare più difficile liquidarle. Inoltre, a seconda di come è strutturata l’offerta, vi possono essere rischi legati all’inapplicabilità delle norme a tutela dei risparmiatori. Non è poi escluso che alcune Ico abbiano finalità di riciclaggio e/o frodi.

Per l’Esma tali misure rafforzano la protezione degli investitori nell’Unione europea, garantendo per la prima volta che le perdite subite dagli investitori non possano superare il capitale investito, limitando l’impiego di leva finanziaria e incentivi e mettendo in guardia esplicitamente gli investitori sui rischi corsi.
Le critiche non sono poche: ad esempio, tutti i broker non residenti nella U.E. non sono toccati dalle regole e ancora peggio i truffatori continuano ad imperversare, perché un abusivo non ha niente da perdere nel proseguire l’attività. Altro effetto sortirebbe un divieto di accensione di rapporti ai residenti U.E. come fanno alcuni paesi, a partire dagli U.S.A.

L’Esma ricorda come tali prodotti finanziari siano estremamente rischiosi, non standardizzati, offerti e venduti con diverse modalità, termini e condizioni da intermediari (moltissimi nemmeno autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento) con campagne pubblicitarie che ne enfatizzano i possibili guadagni senza evidenziarne i rischi e le perdite potenziali.
Aduc lo ripete da anni: La cosa più semplice per difendersi è stare lontani da chiunque vi prospetti guadagni elevati, integrazioni al reddito mensile, ecc., qualsiasi cosa dica e qualunque prodotto offra.

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