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Precari con più di 36 mesi di servizio come supplenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, ha confermato un principio ormai assoldato in ambito europeo: il personale scolastico che supera i 36 mesi di supplenze, anche non continuativi, è vittima di un abuso di contratti a termine e ha diritto a una tutela effettiva.
Supplenze oltre 36 mesi, la Corte di Cassazione conferma l’abuso di contratti a termine.
La sentenza nasce dal ricorso di un docente di religione cattolica che aveva prestato servizio per oltre tre anni con una successione di contratti a tempo determinato. Dopo la vittoria in Corte d’Appello a Perugia, il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) aveva impugnato la decisione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso dell’amministrazione, confermando l’illegittimità della reiterazione contrattuale. Secondo i giudici, il superamento della soglia dei trentasei mesi di servizio impone allo Stato di adottare misure idonee a sanare l’abuso, in coerenza con la normativa europea.
Confintesa L. C.: “Dopo 36 mesi di supplenze si deve assumere”.
Per Confintesa L. C., “la sentenza rappresenta l’ennesima conferma di una battaglia portata avanti da anni. “La recente pronuncia della Corte di Cassazione – dichiara Giovanni Corrao, Responsabile Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza – conferma che, dopo 36 mesi, il personale deve essere assunto, come già previsto dal diritto europeo. I concorsi, da soli, non sono sufficienti a fermare l’abuso del precariato”.
La soluzione strutturale resta l’introduzione del doppio canale di reclutamento, affiancando alle procedure concorsuali con lo scorrimento delle graduatorie (concorsi a ruolo che però non dovrebbero sovrapporsi e che dovrebbero avere la medesima ratio).
Supplenze su posti vacanti: una porta aperta ai ricorsi:
Un altro elemento rimarcato da Confintesa L. C. riguarda la natura dei contratti stipulati nella scuola. La maggior parte delle supplenze vengono conferite su posti vacanti e disponibili, privi di titolare, che potrebbero essere coperti stabilmente. In questi casi non sussistono reali esigenze temporanee, e la reiterazione dei contratti a termine risulta ingiustificata. Da qui la possibilità, per i docenti, di presentare ricorso per ottenere il risarcimento del danno.
I tribunali stanno applicando l’orientamento della Cassazione, riconoscendo indennizzi compresi tra i 40.000,00 e i 60.000,00 € ai precari di lunga durata. Un ruolo importante lo gioca anche l’articolo 12 del decreto-legge n. 131 del 2024, che ha modificato la disciplina del risarcimento del danno, raddoppiando il tetto massimo: da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile. Il decreto “Salva infrazioni”, inoltre, ha eliminato la norma che prevedeva la riduzione dell’indennità in presenza di graduatorie speciali, rafforzando ulteriormente la tutela dei lavoratori.
Comunicato Stampa
Palermo, 05/12/2025
Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA
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