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Covid-19, guida al decreto sulla liquidità alle imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 94 dell’8 aprile) il Decreto Liquidità Imprese (DL n. 23/2020) con le misure urgenti in materia di accesso al credito a favore della liquidità delle imprese.

Pubblichiamo una piccola guida al decreto elaborata dallo studio TmdpLex

Il Decreto legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del Covid-19 con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle imprese con sede in Italia concedendo alle banche una garanzia dello Stato.

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle Pmi (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva).

Cosa prevede

Sono interessate imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), con i seguenti requisiti:

  • imprese aventi sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
  • imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ma che hanno affrontato o che si sono trovate ad affrontare una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19;
  • imprese che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia fino a completa capienza. Il rilascio della garanzia può riguardare:
  • prestiti per il costo del personale
  • prestiti per gli investimenti
  • prestiti per il capitale circolante

I finanziamenti avranno un costo applicato all’impresa in linea con le condizioni di finanziamento ante emergenza Covid-19.

  • La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento di finanziamenti gi ottenuti.
  • Le imprese che beneficiano della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi nel corso del 2020.

Il finanziamento garantito dallo Stato non potrà essere superiore al 25% del fatturato del 2019 (o ultimo bilancio approvato) oppure al doppio della spesa salariale annuale per il 2019 (o ultimo bilancio approvato).

Le imprese potranno richiedere anche più finanziamenti, ma il cumulo deve rispettare i suddetti limiti.

  • La garanzia sarà a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale;
  • La garanzia potrà essere richiesta entro il 31 dicembre 2020;
  • La durata non potrà essere superiore a 6 anni (con pre-ammortamento massimo di 24 mesi).
  • Il plafond totale della garanzia sarà di 200 mld €, di cui almeno 30 mld € saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese;

Il gestore della garanzia dello Stato opera con garanzia al 100%.

L’articolo 13 sostituisce l’articolo 49 del DL “cura Italia” (per immediato riferimento: circolare ABI del 24 marzo – Prot. UCR000593).

Si riportano di seguito le modifiche all’operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del Dl “cura Italia”:

Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

In sintesi si prevede che, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo è concessa:

  • a titolo gratuito;
  • fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
  • a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • le operazioni hanno durata massima fino a 72 mesi;
  • l’importo finanziato non può superare alternativamente uno dei seguenti parametri:
  1. il doppio del costo del personale dipendente per l’anno 2019 o ultimo bilancio disponibile (per le società costituite nel 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività);
  1. il 25% del fatturato 2019 come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  1. fabbisogno per costi del capitale di esercizio e costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per gli altri soggetti.

Sono previste le seguenti percentuali di copertura:

  • previa autorizzazione della UE, garanzia del 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti nel limite del 25% del fatturato e comunque per un importo non oltre i 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato. Il rimborso prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi;

  • garanzia del 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo.
  • Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% di garanzia con la copertura dei confidi.
  • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del ART. 13 debito accordato in essere.
  • Possono essere garantite, a determinate condizioni, i soggetti ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione (anche articolo 67 LF) o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.

Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

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